giovedì 21 febbraio 2008

Eccellenza, girone A: solo una multa al Valle Salimbene per l'affaire Salvioni

Si pensava potesse perdere qualche punto; all'Odb Valle Salimbene è, invece, andata di lusso: la società del presidente Napolitano se l'è infatti cavata con un'ammenda. Ecco le tracce salienti del comunicato della Commissione Disciplinare...




DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Matteo SALVIONI, calciatore tesserato attualmente per la Soc. O.D.B. VALLE SALIMBENE, Fabrizio BIANCHI, dirigente della stessa Società O.D.B. VALLE SALIMBENE,
per rispondere:
• il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 46 comma 6 del CGS in relazione agli art.7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato in data 09.09.07 e 23.09.07 due gare nelle file dalla Soc. O.D.B. Salimbene senza averne titolo perché non ancora tesserato per la stessa;
• il secondo della violazione di cui all’art.1 commi 1 del CGS, in relazione agli artt.7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere redatto e consegnato all’arbitro due distinte gare in altrettante partite in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Matteo Savioni non ne avesse titolo perché ancora tesserato con altra società;
• la Società O.D.B. VALLE SALIMBENE si sensi dell’art.46 comma 6 del CGS, per avere beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione delle gare del Campionato di Eccellenza – girone A – contro la FC Luino del 09.09.07 e la US Caronnese del 23.09.07, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Nel caso concreto non vi è motivo per non credere alla proclamata buona fede della Società,la quale era certa dell’avvenuto trasferimento del calciatore Savioni dalla società di provenienza.
L’addebito da muovere ai deferiti rimane quindi di natura colposa, in quanto la Società, per negligenza, ha omesso di accettarsi che il trasferimento fosse stato ritualmente formalizzato.
Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi violata solamente la prima parte dell’art.1 comma 1 del CGS, laddove si impone l’osservanza delle norme e degli atti federali, mentre non appaiono violati i principi di lealtà, correttezza e probità.
Pertanto le sanzioni che si ritiene di infliggere devono tenere conto della minore gravità del comportamento posto in essere.
Per quanto sopra esposto questa Commissione Disciplinare

DICHIARA


• Matteo Savioni responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 1, 46 comma 6 del CGS in relazione agli artt.7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale e, pertanto, commina allo stesso la squalifica per due gare;
• Fabrizio Bianchi responsabile delle violazioni di cui all’art.1 commi 1, 46 comma 6 del CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale e, pertanto commina allo stesso mesi uno di inibizione;
• la Società O.D.B. VALLE SALIMBENE responsabile ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni ascritte ai propri tesserati e, pertanto, commina alla stessa E. 300,00 di ammenda.

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