Ecco il dettaglio della comunicazione dell'organismo di Giustizia Sportiva:
RICORSO DELL’U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE
MAGNONI MIGUEL ANGEL SEGUITO GARA SESTESE/MERATE DEL 26.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del
29.10.2008)
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese)
e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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