Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di BARBARITO Pietro, Presidente della FC VERBANO CALCIO e della Società FC VERBANO CALCIO,
per rispondere:
• il primo della violazione di cui all’art.3 comma 1 del CGS vigente al momento del fatto (attualmente sostituito dal corrispondente art.5 comma 1), per aver rilasciato pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della categoria dei direttore di gara;
• la Società FC VERBANO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta per il combinato disposto dall’art.3 (oggi 5), comma 2 e dell’art.2, comma 4 (oggi sostituito dal corrispondente art.4, comma 1) del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato.
La contestazione trae origine da dichiarazioni virgolettate attribuite al Sig. Pietro Barbarito pubblicate sul settimanale “SPRINT E SPORT” nell’edizione del 27/11/2006. Il tenore delle stesse “Gli arbitri sono in malafede e corrotti. Siamo disgustati, è un mondo schifoso, non andrò più a vedere le partite, non posso rovinarmi il fegato per questa gente che ci mandano” certamente deve considerarsi lesivo della reputazione di organi federali e, in particolare, della categoria degli arbitri.
Nel corso dell’attività istruttoria condotta dall’Ufficio Indagini e avanti a questa Commissione il deferito ha negato di aver rilasciato le frasi virgolettate dal giornalista; il Barbarito in ciò non è credibile in quanto valutazioni di contenuto analogo ha espresso nella lettera inviata al Presidente del Comitato Regionale Lombardia datata 23/11/2006.
Avanti la Commissione Disciplinare, nella data fissata per la discussione del deferimento, è comparso il sig. Barbarito Pietro.
Dopo la relazione del Presidente, data la parola al deferito, lo stesso dichiarava che il contenuto della lettera inviata al Presidente Milesi era stato il frutto di un momento di rabbia e di sfogo, in buona fede, dopo la gara, in conseguenza delle decisioni arbitrali non condivise, inoltre, come si è più sopra riportato, negava di avere conferito con il giornalista autore dell’articolo in discussione.
Il deferito, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure:
• per Barbarito Pietro, giorni 20 di inibizione, già calcolata la riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS;
• per la società FC VERBANO CALCIO E. 500,00 di ammenda, già calcolata la riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS.
Motivi della decisione
Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo, nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dal deferito, anche in nome della Società dallo stesso rappresentata, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti, ciò in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato,
applica
• a Barbarito Pietro la sanzione di giorni 20 di inibizione;
• alla Società FC VERBANO CALCIO la sanzione di E. 500,00 di ammenda.
per rispondere:
• il primo della violazione di cui all’art.3 comma 1 del CGS vigente al momento del fatto (attualmente sostituito dal corrispondente art.5 comma 1), per aver rilasciato pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della categoria dei direttore di gara;
• la Società FC VERBANO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta per il combinato disposto dall’art.3 (oggi 5), comma 2 e dell’art.2, comma 4 (oggi sostituito dal corrispondente art.4, comma 1) del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato.
La contestazione trae origine da dichiarazioni virgolettate attribuite al Sig. Pietro Barbarito pubblicate sul settimanale “SPRINT E SPORT” nell’edizione del 27/11/2006. Il tenore delle stesse “Gli arbitri sono in malafede e corrotti. Siamo disgustati, è un mondo schifoso, non andrò più a vedere le partite, non posso rovinarmi il fegato per questa gente che ci mandano” certamente deve considerarsi lesivo della reputazione di organi federali e, in particolare, della categoria degli arbitri.
Nel corso dell’attività istruttoria condotta dall’Ufficio Indagini e avanti a questa Commissione il deferito ha negato di aver rilasciato le frasi virgolettate dal giornalista; il Barbarito in ciò non è credibile in quanto valutazioni di contenuto analogo ha espresso nella lettera inviata al Presidente del Comitato Regionale Lombardia datata 23/11/2006.
Avanti la Commissione Disciplinare, nella data fissata per la discussione del deferimento, è comparso il sig. Barbarito Pietro.
Dopo la relazione del Presidente, data la parola al deferito, lo stesso dichiarava che il contenuto della lettera inviata al Presidente Milesi era stato il frutto di un momento di rabbia e di sfogo, in buona fede, dopo la gara, in conseguenza delle decisioni arbitrali non condivise, inoltre, come si è più sopra riportato, negava di avere conferito con il giornalista autore dell’articolo in discussione.
Il deferito, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure:
• per Barbarito Pietro, giorni 20 di inibizione, già calcolata la riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS;
• per la società FC VERBANO CALCIO E. 500,00 di ammenda, già calcolata la riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS.
Motivi della decisione
Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo, nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dal deferito, anche in nome della Società dallo stesso rappresentata, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti, ciò in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato,
applica
• a Barbarito Pietro la sanzione di giorni 20 di inibizione;
• alla Società FC VERBANO CALCIO la sanzione di E. 500,00 di ammenda.
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