venerdì 9 maggio 2008

Eccellenza, girone A: Odb Valle Salimbene penalizzato di un punto; sarà spareggio col Naviglio Trezzano

Alla fine anche l'Odb Valle Salimbene è stato costretto a pagare, ed anche salato, l'errore fatto nel tesseramento di un giocatore. Aver fatto giocare per due gare in posizione irregolare Matteo Savioni costerà un punto in classifica ai pavesi, i quali saranno ora costretti allo spareggio col Naviglio Trezzano per evitare i playout.

Ecco quanto pubblicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale:

APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’
DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ODB VALLE SALIMBENE A SEGUITO
DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU
n. 32 del 21.2.2008)
la Commissione Disciplinare;
letto il ricorso; esaminati gli atti; tra cui la memoria difensiva prodotta dalla ODB Valle
Salimbene, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale il quale ha
chiesto la applicazione a carico della ODB Valle Salimbene della penalizzazione di 4 punti
in classifica e dell’ammenda di € 500,00, osserva quanto segue
Il ricorso della Procura Federale avverso l’impugnata decisione adottata dalla
Commissione Territoriale si limita alla posizione della ODB Valle Salimbene, deferita per
responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati,
compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione
Territoriale..
In prime cure il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di €. 300,00
Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente
afflittività della sanzione adottata nei confronti della ODB Valle Salimbene in
considerazione del negligente comportamento da essa tenuto, dei vantaggi agonistica
derivatile dai fatti in oggetto, dell’entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della
gravità oggettiva dell’accaduto.
Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate ed a riguardo non offrono
concreti elementi contrari le argomentazioni poste alla base della memoria difensiva
prodotta dall’appellata.
Non sono invece in toto condivisibili le conclusioni della Procura in merito all’entità della
sanzione da infliggere alla ODB Valle Salimbene.
Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica
dall’utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non
doloso.
Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si
verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all’entità delle sanzioni inflitte ai
tesserati della ODB Valle Salimbene.
La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante
dal dispositivo.
P. Q. M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata
decisione della CD Territoriale presso il CR Lombardia pubblicata sul CU n° 32 del
21.2.2008, infligge alla ODB Valle Salimbene la penalizzazione di un punto in classifica,
da scontarsi nella stagione in corso. Conferma nel resto.

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